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Primo soccorso: la legislazione

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Primo soccorso: la legislazione

Primo soccorso: la legislazione

Molto spesso, quando svolgiamo le cose più ovvie, soprattutto quando dobbiamo farle velocemente, non pensiamo se ci sia dietro una regolamentazione legislativa.

Se per i medici in ospedale la regolamentazione sono le linee guida ed i consensus, per noi, che svolgiamo il primo soccorso in azienda vi è una serie di leggi sulla sicurezza che regolamentano le procedure e l’organizzazione. Una di queste è il Decreto Ministeriale 388/03.

Il DM 388/03 è così tanto interessante perché regolamenta la formazione dell’addetto al primo soccorso e definisce (cosa che non avveniva prima) i requisiti minimi formativi. Inoltre si occupa dei contenuti minimi della cassetta di primo soccorso, di cui l’addetto al primo soccorso è responsabile del rifornimento (vedi contenuti minimi)

Mettiamo subito in chiaro le cose

Se non ve la sentite di essere l’addetto al primo soccorso della vostra azienda potete sì rifiutare la nomina, ma con una giusta causa e con comunicazione scritta al datore di lavoro.

Ricordatevi però che soccorrere i propri colleghi è la cosa più importante ed onorevole che ci sia: quindi se siete stati scelti voi, per svolgere questo importante ruolo, dovreste essere lusingati e onorati.

Prima di tutto il DM 388/03 (nell’art.1) specifica che le aziende non sono tutte uguali, cosa che viene introdotta con questa legge e non presente nella vecchia 626/94. Le aziende vengono così divise:

  • Cat. A Aziende ad alto rischio (vedi definizione gruppo A)
  • Cat. B Aziende a basso rischio con più di 3 lavoratori (basso rischio alta numerosità)
  • Cat. C Aziende a basso rischio con meno di 3 lavoratori (Basso rischio bassa numerosità)
Primo soccorso: la legislazione

Cosa cambia a noi per il primo soccorso?

Per le aziende di gruppo A la formazione per il corso base sarà di 16 ore, a differenza delle 12 ore per cat. B e C, mentre per gli aggiornamenti le aziende Cat. A li svolgeranno da 6h, gli altri altri solo 4.

Che tematiche devono essere affrontate durante queste sessioni di insegnamento frontale e pratico?

Nell’allegato 3  e 4 del DM388/03 vengono definiti i contenuti minimi degli insegnamenti. Oltre questi argomenti un buon formatore sa che deve cucire sull’azienda il corso affrontando tematiche più inerenti ai rischi specifici dell’azienda e svolgendo dei focus anche su argomenti extra.

I formatori degli addetti al primo soccorso devono essere, come viene specificato del decreto ministeriale, dei medici abilitati alla professione, in caso contrario il corso non è considerato valido e per lo pseudo formatore si profila anche il reato di esercizio abusivo di professione tutelata (art 348 cp) . Il formatore medico può avvalersi di altre figure professionali solo per la parte pratica.

Il corso, data anche l’importanza dell’apprendimento pratico, non può essere svolto in e-learning.

La formazione degli addetti al primo soccorso deve essere svolta ogni 3 anni con corsi di aggiornamento. L’inottemperanza dello svolgimento della formazione, entro 60 giorni dalla nomina o dall’assunzione, sia del corso che degli aggiornamenti comporta multe piuttosto salate con l’eventuale arresto del datore di lavoro:

  • Con meno di 6 persone non formate adeguatamente, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
  • Se la formazione manca dalle 5 alle 10 persone, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro;
  • Con più di 10 persone non formate, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro.

Queste sanzioni sono valide per tutti i corsi di formazione della sicurezza e non solo per il corso di addetti al primo soccorso.


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