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Medico competente: compiti del medico del lavoro.

Il medico competente nell’immaginario di molte aziende è imprenditori è una figura astratta, o peggio, un onere da sostenere. Spesso non si capisce fino in fondo il valore che questa figura deputata alla sorveglianza sanitaria può portare in azienda. Perciò, in questo articolo, facciamo un po’ di chiarezza sui suoi compiti.

 

Sorveglianza sanitaria 81 08

La sorveglianza sanitaria è normata dal D. Lgs 81 08. In questo testo viene definita come come l’insieme degli atti medici per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai suoi fattori di rischio e al modo in cui viene svolta l’attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria deve essere presente in tutti i posti di lavoro in cui ci sono fattori di rischio per la salute. Il compito principale del medico del lavoro è proprio adottare tutti i possibili accorgimenti, tecnici e/o procedurali per eliminare o ridurre tali rischi.

 

Compiti medico competente

I compiti del medico competente consistono nel collaborare con il datore di lavoro per attivare un sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori dopo un’attenta valutazione dei rischi correlati a una specifica realtà aziendale. I copiti principali possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

  • Programmazione, se necessario, delle pratiche di sorveglianza sanitaria
  • Predisposizione dell’attuazione di misure per tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori
  • Formazione e informazione per aumentare la consapevolezza dei lavoratori
  • Organizzazione di servizi di primo soccorso, in base alla specificità delle lavorazioni e dell’organizzazione aziendale e alla conseguenti peculiarità di esposizione al rischio
  • Programmi di «promozione della salute»
  • DVR: la stesura e la sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi
  • Programmazione delle attività di controllo

Visita medico competente

Le visite del medico del lavoro possono essere di varia natura.

Visita preventiva

Ha lo scopo di stabilire se il lavoratore è idoneo ad essere esposto ai rischi inerenti la sua mansione e il posto in cui lavora. La visita deve essere fatta prima che il lavoratore parta a lavorare, e deve essere ripetuta ogni volta che si cambia mansione. Le recenti modifiche al Testo Unico (vedasi il D.Lgs 106/2009 dello scorso Agosto) ammettono anche la visita preventiva in fase preassuntiva, cioè prima ancora che si siano concluse le pratiche per l’assunzione.

Successive visite periodiche

Le visite periodiche del medico del lavoro hanno lo scopo di controllare che l’esposizione ai rischi non abbia prodotto dei danni. Si verifica che l’attività lavorativa non abbia provocato malattie, con l’obiettivo di confermare o meno l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.

Visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso

Una visita da fare quando il lavoratore ritiene di avere dei disturbi a causa del suo lavoro. Spetta sempre al medico decidere se la richiesta è legittima oppure no.

Visita alla cessazione del rapporto di lavoro

Trattasi di una visita da effettuare quando il lavoratore è stato esposto, o si presume sia stato esposta, a particolari rischi.

Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni

La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità.
Al termine di ogni tipologia di visita visita elencata sopra (e verificati gli eventuali esami aggiuntivi) il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica: un parere formale sulla compatibilità della mansione rispetto alle condizioni di salute del lavoratore.

 

Medico competente obbligatorio

Il medico competente è sempre nominato dallla proprietà aziendale, ovvero dal datore di lavoro. I casi in cui deve essere nominato il medico competente sono molto vari e, in alcune ipotesi, ci si muove in un margine d’incertezza. Può bastare, ad esempio, che per un breve periodo si svolga lavoro notturno per obbligare alla nomina del medico anche aziende che di base quest’obbligo non ce l’hanno. Per quanto riguarda i videoterminalisti, bisognerebbe dimostrare che tutti i lavoratori presenti in azienda, compresi eventuali tirocinanti, svolgano l’attività attraverso apparecchiature dotate di monitor per meno di 20 ore alla settimana: per evitare di nominare il medico competente, sarebbe dunque necessario dotarsi di appositi software che monitorino l’attività svolta da ogni singolo lavoratore. In questi casi dubbi, risulta più conveniente, per evitare contestazioni, chiedere un parere a un professionista.

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